Unità di degenza infermieristica e gestione dei pazienti in fase post-acuta
Il Tar dell’Umbria ha affermato che è illegittima l’istituzione dell’Unità di Degenza Infermieristica (UDI) per la gestione dei pazienti in fase post-acuta. Tale modello non appare coerente con il quadro normativo di riferimento, preordinato, anche nell’assetto organizzatorio, alla tutela del diritto alla salute dell’individuo/paziente, che richiede l’intervento coordinato (e non temporalmente disgiunto) del medico e dell’infermiere. Il personale medico non può operare “a distanza”, in quanto altrimenti ciò dovrebbe determinare una traslazione delle responsabilità, non consentita dall’ordinamento.
FATTO E DIRITTO: La CIMO Umbria e lAAROI-Emac Umbria, associazioni sindacali rappresentative dei medici chirurghi, veterinari, odontoiatri (CIMO), specialisti in anestesia e rianimazione e delle discipline che operano nel contesto della medicina critica e dellemergenza, in servizio ed in quiescenza, impugnano la deliberazione del D.G. dellAzienda Ospedaliera di Perugia n. 770 in data 4 maggio 2015, che, in accoglimento della proposta della Direzione Sanitaria, anchessa gravata, ha attivato, con decorrenza 4 maggio 2015, in via sperimentale, una Unità di Degenza Infermieristica (UDI) dotata di dodici posti letto, al blocco M, per la gestione dei pazienti in fase post-acuta, generalmente provenienti da unità operative a carattere internistico e con predefinito il piano terapeutico, necessitanti di assistenza infermieristica prima del ritorno al proprio domicilio. Il richiamo della delibera di G.R. n. 970 del 2012 appare improprio e contraddittorio, atteso che questa non prevede affatto le unità di degenza infermieristica, contemplando invece la RSA (residenza sanitaria assistenziale) a degenza breve, caratterizzata dalla presenza del medico di medicina generale. Questultimo, secondo il piano sanitario regionale, è il diretto responsabile del progetto di cura e della gestione dei trattamenti diagnostici e terapeutici dellassistito. Il piano sanitario regionale, daltro canto, non prevede lUDI, e dunque la sua istituzione con delibera del D.G. dellAzienda Ospedaliera risulta illegittima, ponendosi in contrasto con lart. 12 della l.r. n. 11 del 2015, che, appunto, attribuisce al piano il compito di definire i livelli uniformi ed essenziali di assistenza da assicurare su tutto il territorio regionale, indicando altresì le modalità per il conseguimento di siffatti obiettivi. la delibera di Giunta regionale impugnata ha altresì omesso di considerare ulteriori profili di criticità dellUDI, dedotti fin dal ricorso introduttivo, e reiterati anche nei secondi motivi aggiunti (non rileva la mancata prospettazione in termini di illegittimità derivata, in quanto i vizi dellatto sottoposto a controllo, ove non rilevati, viziano inevitabilmente anche latto di controllo).Il riferimento è alla confusione di ruoli tra personale medico ed infermieristico conseguente alla tendenziale separazione tra attività clinica ed attività assistenziale che viene realizzata con lUDI. Laddove, concettualmente, al primo compete la gestione del percorso terapeutico e clinico del paziente, ed al secondo compete quello assistenziale, nellUDI si ha che la struttura organizzativa afferisce al Dipartimento delle Professioni Sanitarie e che il paziente post-acuto è gestito dal responsabile della posizione organizzativa (nel regolamento di attività si fa riferimento allequipe assistenziale), pur essendovi la presenza sussidiaria del medico di riferimento per le attività di competenza specifica e la possibilità, da parte del responsabile della posizione organizzativa, di contattare il medico di guardia della struttura inviante. È espressamente affermato dallart. 2 del regolamento di attività che rientra nella responsabilità infermieristica il rapido riconoscimento dei sintomi a rischio evolutivo. Tale modello non appare coerente con il quadro normativo di riferimento, preordinato, anche nellassetto organizzatorio, alla tutela del diritto alla salute dellindividuo/paziente, che richiede lintervento coordinato (e non temporalmente disgiunto) del medico e dellinfermiere. Il personale medico non può operare a distanza, in quanto altrimenti ciò dovrebbe determinare una traslazione delle responsabilità, non consentita dallordinamento. Non a caso il dato normativo attribuisce al medico la funzione di direzione ed organizzazione della struttura (lo esplicita allart. 15, comma 6, con riferimento ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa, ma si tratta di un principio di portata generale) al precipuo scopo di garantire lappropriatezza degli interventi. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando, dichiara inammissibili il ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti, mentre accoglie i secondi motivi aggiunti, con conseguente annullamento dell’impugnata delibera di G.R. n. 1084 del 2015.