Trattamento dati dei pazienti ricoverati
Di Francesco Cerulli e Roberta Menegatti.
È stata confermata la sanzione amministrativa di 40 mila Euro a carico di una Casa di Cura per omessa notificazione al Garante della privacy del trattamento dei dati sensibili ex art. 37 L. Privacy. Vanno quindi notificati al Garante i trattamenti dei “dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati ai fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria”.
FATTO E DIRITTO: Una Casa di Cura ricorreva al Tribunale di Ravenna avverso l’ordinanza ingiunzione in data 2.2.12 del Garante per la protezione dei dati personali, con la quale era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 40 mila a titolo di sanzione amministrativa per omessa notificazione del trattamento di dati sensibili ex art. 37 lett. b), D.Lgs. n. 196/03. Costituitosi in giudizio il detto Garante chiedeva il rigetto della promossa opposizione. L’adito Giudice con sentenza n. 214/12 accoglieva l’opposizione svolta, annullando per l’effetto l’ordinanza impugnata. Per la cassazione della suddetta decisione ricorre il Garante. Resiste con controricorso la società intimata. La Corte di Cassazione ha confermato la sanzione amministrativa di 40 mila Euro a carico di una Casa di Cura per omessa notificazione al Garante della privacy del trattamento dei dati sensibili ex art. 37 L. privacy. Vanno quindi notificati al Garante i trattamenti dei “dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati ai fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria”. Infatti nell’elenco delle finalità dei trattamenti dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale a cui la norma collega l’obbligo di notifica al Garante è inclusa anche la finalità delle indagini epidemiologiche, come finalità diversa – ed autonomamente idonea a far insorgere l’obbligo della notifica al Garante, quali che siano le patologie oggetto delle indagini stesse – rispetto a quella della “rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività”.