Lo Statuto dell’Associazione Medica Patavina

Art. 1 Denominazione

È costituita l’ASSOCIAZIONE MEDICA PATAVINA in sigla AMP o, all’estero PMA.
L’associazione è disciplinata dal presente statuto, dagli art. 36,37 e 38 c.c. e dalle altre norme in materia.

Art. 2 Sede

L’associazione ha sede in Padova presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Padova in via San Prosdocimo n. 6.
La sede fiscale è in Padova in Via Castelmorrone, 64 presso lo Studio Lo Bello.

Art. 3 Oggetto e scopo

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità:

  • promuove il senso di appartenenza alla comunità Medica superando la frammentazione del lavoro specialistico, di generazione e di occupazione;
  • promuove le attività volte a restaurare un condiviso senso di intendere la Professione Medica;
  • promuove iniziative di interesse sanitario, sociale, culturale, di aggiornamento scientifico, previdenziale, fiscale, legale e conviviale, ad esclusione di attività sindacali e politiche.

Per il raggiungimento dei propri fini l’Associazione potrà: promuovere e organizzare incontri, dibattiti, manifestazioni, convegni, corsi formativi, seminari e gruppi di studio sulle materie attinenti agli scopi dell’associazione;

  • promuovere ed instaurare rapporti di collaborazione con altre associazioni, enti ed istituzioni sia pubbliche che private aventi finalità analoghe o complementari.

Art. 4 Patrimonio ed entrate dell’associazione

L’associazione non ha fini di lucro. Il patrimonio dell’associazione è destinato ai fini dell’associazione ed alle spese di organizzazione e di gestione della stessa.
Il patrimonio dell’associazione è costituito:

  • dalle quote associative, il cui ammontare sarà determinato di anno in anno dal Consiglio Direttivo dell’associazione e dai beni con esse acquistati;
  • dai beni mobili e immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
  • dagli avanzi netti di gestione;
  • dai contributi nell’organizzazione dei corsi;
  • dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività non lucrativa.

L’Associazione può svolgere eventuali attività mobiliari, immobiliari e pubblicitarie per il conseguimento dell’oggetto sociale.

Art. 5 Adesione ed esclusione dall’associazione

L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota sociale.
È comunque facoltà degli aderenti all’associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
Il versamento di tali somme vanno al fondo di dotazione.
La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Chi intende aderire all’associazione deve rivolgere per iscritto espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.
Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda delibera l’accettazione o il diniego della stessa.
La qualità di socio si perde per decesso, recesso ed esclusione o morosità accertata.
Chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto la sua volontà di recedere dall’associazione senza necessità di motivazione.
In presenza di comportamenti contrari agli scopi dell’Associazione, o per decadenza dall’iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Padova, chiunque partecipi all’associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo.

Art. 6 Soci dell’associazione

Possono essere Soci dell’Associazione tutti i medici iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Padova che accettano il presente Statuto.
I Soci si distinguono in:

  • Soci Fondatori
  • Soci Ordinari
  • Soci Onorari

Sono Soci Fondatori coloro i quali hanno contribuito alla formazione dell’Associazione, sottoscrivendo il relativo Atto Costitutivo.
Sono Soci Ordinari coloro i quali, avendone fatto domanda, vengono come tale accolti.
Sono Soci Onorari i medici i quali, anche se non iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Padova, effettuando versamenti
al fondo di dotazione e contribuendo così al conseguimento degli scopi dell’Associazione , vengono come tali accolti.
Sono altresì Soci Onorari i medici i quali si sono particolarmente distinti nell’ambito della Medicina e nella realizzazione degli obiettivi che persegue l’Associazione, secondo valutazione discrezionale del Consiglio Direttivo, questi soci onorari sono esentati dal versamento della quota associativa.
Ai soci onorari non spetta il diritto di voto in assemblea.

Art. 7 Obblighi e diritti del socio ordinario e fondatore

L’adesione all’associazione obbliga l’associato:

  • all’osservanza del presente Statuto, dei principi programmatici dell’associazione, delle deliberazioni assunte dall’Assemblea dei soci e dagli organi dell’associazione;
  • a versare nei termini stabiliti la quota sociale annuale
  • a favorire le iniziative promosse dall’associazione.

L’adesione all’associazione conferisce all’associato:

  • il diritto di voto nell’assemblea;
  • il diritto di approvare le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
  • il diritto di nomina degli organi direttivi dell’associazione;
  • il diritto di approvare del bilancio.

Art. 8 Organi dell’associazione

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Revisore dei conti.

I membri del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente ed il Revisore dei conti, compreso il supplente, durano in carica tre anni; è ammessa la rieleggibilità.
Le cariche non sono retribuite. Su delibera del Consiglio Direttivo è ammesso il rimborso di spese ordinarie sostenute per ragioni associative e sociali
e/o il rimborso forfetario per eventuali indennità di missione.

Art. 9 Assemblea dei soci

L’assemblea dei soci è composta da tutti i soci fondatori ed ordinari che risultano regolarmente iscritti all’associazione da almeno 30 giorni prima
dell’assemblea stessa.
L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio relativo all’anno precedente e del bilancio
preventivo dell’esercizio successivo, entro il 31 marzo di ogni anno.
La convocazione avviene a cura del Presidente mediante avviso contenente l’Ordine del giorno ed il luogo ed ora di convocazione.
L’avviso viene trasmesso agli associati esclusivamente a mezzo e-mail o pec almeno 10 giorni prima della data fissata all’indirizzo risultante dall’albo
professionale aggiornato.
L’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o è fatta richiesta da almeno 1/4 dei soci iscritti nel libro soci.

L’assemblea ordinaria delibera:

  • sull’approvazione delle linee guida programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • sull’approvazione del bilancio;
  • sul rinnovo delle cariche;
  • sull’approvazione delle quote di ammissione e dei contributi associativi ordinari e straordinari;
  • su ogni altro argomento posto all’Odg.

L’assemblea straordinaria delibera:

  • sulle proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento;
  • sullo scioglimento dell’Associazione.

Art. 10 Costituzione dell’Assemblea e Votazioni

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in mancanza dalla persona nominata dall’assemblea stessa.
Il Presidente nomina un segretario per la redazione del verbale che sarà poi anche da lui sottoscritto.
I soci possono farsi rappresentare, con delega scritta, solo da altri soci anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo, in questo caso, per l’approvazione di bilancio e per delibere relative a responsabilità dei consiglieri.
Ogni socio può ricevere una sola delega.
L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono assunte con voto palese dalla maggioranza dei presenti.
L’Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 dei Soci. Le deliberazioni sono assunte con voto palese dalla maggioranza dei presenti.

Art. 11 Consiglio direttivo

L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 membri, al suo interno l’Assemblea dei soci nomina il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
ll Consiglio direttivo ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell’associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria della stessa.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
Non sono previsti compensi per l’assunzione dell’incarico.

Il Consiglio delibera:

  • sull’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi Soci e pertanto procede all’inizio di ogni anno alla revisione dell’elenco dei Soci;
  • su questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione e le finalità dello statuto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente a mezzo email o pec almeno tre giorni prima della riunione. Della riunione dev’essere data notizia anche al Revisore dei Conti ed al supplente.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dalla persona nominata dagli intervenuti; è validamente costituito con la
maggioranza dei membri in carica e delibera con il voto palese a maggioranza semplice, 50%+1 dei presenti.
In caso di parità il voto di chi presiede vale doppio.

12. Gruppi di lavoro

Per raggiungere i propri scopi l’Associazione può organizzare la propria attività anche in gruppi di lavoro.
Ogni gruppo avrà un referente e saranno formati su richiesta dei soci per sviluppare particolari aree di interesse e attività.
La formazione dei gruppi deve essere approvata dal direttivo,che può deciderne lo scioglimento con motivate ragioni, informando i soci interessati.
Il Referente può partecipare, su invito del Presidente, al Consiglio Direttivo
senza diritto di voto.

13. Presidente

Al Presidente dell’associazione spetta la rappresentanza dell’associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.
Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell’associazione anche ad estranei al consiglio stesso a mezzo
del conferimento di idonea procura.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea ordinaria dei Soci.
Al presidente dell’associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
Il presidente convoca e presiede l’assemblea, il consiglio direttivo ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo, verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Il presidente sottopone per l’approvazione, al consiglio direttivo e poi all’assemblea, il bilancio preventivo e consuntivo su relazione del tesoriere.

14. Segretario

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’assemblea, del consiglio direttivo e coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’associazione.
Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo, il registro dei soci.

15. Tesoriere

Il tesoriere cura la gestione contabile dell’associazione, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.
Il Presidente ed il Tesoriere operano sui conti correnti dell’Associazione con firma disgiunta.

16. Bilancio consuntivo e preventivo

L’esercizio contabile dell’associazione chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 20 febbraio di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione e approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.
I bilanci debbono restare, depositati presso la segreteria organizzativa nei qundici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

17. Avanzi di gestione

All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

18 Revisore dei conti

L’assemblea elegge il revisore dei conti ed un supplente tra i soci iscritti ed estranei al consiglio direttivo.
Il revisore dei conti verifica la gestione amministrativa dell’Associazione cosi come previsto dal C.C. a cui si fa riferimento per tutti gli obblighi che questo incarico comporta e redige idonea relazione da presentare al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.
Il Revisore dei conti o in sua assenza il supplente partecipa al consiglio direttivo, senza diritto di voto.

19. Controversie

L’eventuale controversia dovesse insorgere tra gli associati per l’esecuzione o interpretazione del presente Statuto e di eventuali Regolamenti verrà
ricomposta attraverso l’utilizzo della mediazione civile e commerciale regolamentata dal D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche.

20. Scioglimento

In caso di scioglimento dell’Associazione, le eventuali rimanenze attive potranno essere devolute ad altra associazione con finalità analoghe o avente
fini di pubblica utilità. In questo caso l’ Assemblea in sede straordinaria designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

21. Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Codice civile e nelle leggi e decreti riferite elle Associazioni senza scopo di lucro.