Responsabilità professionale del medico
1A) Responsabilità medica per condotta omissiva – Cassazione Penale Sentenza n. 11641/16 Responsabilità medica – La Corte di Cassazione ha affermato che in tema di responsabilità omissiva dei medico per la morte del paziente, la verifica dell’esistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva del sanitario e l’evento lesivo presuppone l’effettuazione del cosiddetto “giudizio controfattuale” diretto a stabilire se l’azione o le condotte positive ritenute doverose ed invece omesse, nel caso concreto, ove ipotizzate come poste in essere dall’imputato, sarebbero state idonee ad evitare l’evento od a ritardarne significativamente la sopravvenienza.
10) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario – DDL n. 2224 – Camera dei Deputati Commissione Igiene e Sanità 4 maggio 2016 – Discussione Generale
16) Responsabilità in equipe medica – Cassazione Penale Sentenza n. 18780/16 – Responsabilità medica – La responsabilità penale di ciascun componente di una equipe medica per un evento lesivo occorso al paziente sottoposto ad intervento chirurgico non può essere affermata sulla base dell’accertamento di un errore diagnostico genericamente attribuito alla equipe nel suo complesso, ma va legata alla valutazione delle concrete mansioni di ciascun componente, nella prospettiva di verifica, in concreto, dei limiti oltre che del suo operato, anche di quello degli altri.
19) Responsabilità medica per colpa grave – Cassazione Penale Sentenza n. 19175 del 2016 – La Corte di Cassazione ha affermato che alla luce della vigente disciplina, assumono rilevanza penale esclusivamente le condotte connotate da colpa grave, poste in essere nell’attuazione in concreto delle direttive scientifiche, sancite dalle linee guida. Insomma, nell’indicata sfera fattuale, la regola d’imputazione soggettiva è ora quella della sola colpa grave; mentre la colpa lieve è penalmente irrilevante.
25) Responsabilità medica – Cassazione Penale Sentenza n. 19175/16 – La Corte di Cassazione ha affermato che alla luce della vigente disciplina, assumono rilevanza penale esclusivamente le condotte connotate da colpa grave, poste in essere nell’attuazione in concreto delle direttive scientifiche, sancite dalle linee guida. Insomma, nell’indicata sfera fattuale, la regola d’imputazione soggettiva è ora quella della sola colpa grave; mentre la colpa lieve è penalmente irrilevante.
32) Responsabilità Professionale Personale Sanitario Commissione Igiene e Sanità 17.5.16 – Ddl 2224 – Alcuni dei 360 emendamenti presentati
34) Danno da Consenso Informato – Cassazione Civile Sentenza n. 10414/16 – Danno da mancato consenso informato – In tema di attività medico-chirurgica è risarcibile il danno cagionato dalla mancata acquisizione del consenso informato del paziente in ordine all’esecuzione di un intervento chirurgico. Infatti il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, impone che quest’ultimo fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l’intervento chirurgico che intende eseguire
35) Responsabilità equipe medica – Cassazione Penale Sentenza n. 20125/16 – Colpa medica nell’attività di equipe – Nella colpa medica nell’attività di equipe ciascuno dei soggetti che si dividono il lavoro risponde dell’evento illecito, non solo per non aver osservato le regole di diligenza, prudenza e perizia connesse alle specifiche ed effettive mansioni svolte, ma altresì per non essersi fatto carico dei rischi connessi agli errori riconoscibili commessi nelle fasi antecedenti o contestuali al suo specifico intervento.