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Nel 2017 vanno in pensione i medici nati prima del 1950

Sono un medico libero professionista nato nel 1951, posso richiedere la pensione della Quota A e della Quota B?

Risposta:

Nel 2017 hanno la possibilità di andare in pensione tutti i medici nati prima del luglio 1950, precisamente dal giorno successivo al compimento dei 67 anni e 6 mesi.

Possono scegliere questa opzione tutti coloro che, in costanza di iscrizione al Fondo, contano almeno 5 anni di contribuzione effettiva o, in caso di cancellazione, vantano un’anzianità contributiva non inferiore ai 15 anni.

I pagamenti iniziano in corrispondenza del primo giorno del mese successivo al compimento dei 67 anni e 6 mesi e il trattamento è compatibile con altri trattamenti pensionistici.

È utile precisare che da un lato esiste la possibilità di rinviare il pensionamento sino al compimento dei 70 anni, e dall’altro, i medici che compiono 65 anni (nati nel 1952) e hanno maturato 20 anni di contribuzione possono fare domanda entro il mese di compimento del 65 esimo anno di età.

Si ricorda che in caso di titolarità di pensione va corrisposta una contribuzione sui corrispettivi da attività medica con aliquota pari al 50% dell’aliquota ordinaria.

Riepilogando:

ANNO DI NASCITA

ETÀ CONTRIBUTI PAGAMENTO

Nati prima del

Luglio 1950

67 anni e

6 mesi

5 anni contr. effettiva

O almeno 15 anni di anzianità contributiva

1° giorno mese successivo al compimento dei 67 anni e 6 mesi

Si può posticipare il pensionamento al compimento dei 70 anni

Possibilità di pensione per i medici nati nel 1952 con 20 anni di contribuzione

 

Quali sono invece i termini per richiedere la pensione anticipata?

Può richiedere la pensione anticipata chi possiede il requisito dell’età anagrafica (61 anni e 6 mesi), è in possesso del titolo di Laurea da almeno 30 anni e ha maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni.

Coloro che sono laureati da almeno 30 anni e hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore ai 42 anni, possono richiedere il pensionamento senza tener conto del requisito dell’età minima.

 

Per ulteriori chiarimenti contattare info@studiolobello.net