Liquidazioni periodiche IVA: al via i primi adempimenti
Finalmente un pò di chiarezza. Lo scorso 21 marzo sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate le istruzioni per la compilazione, per l’invio e le specifiche tecniche per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva.
Per coloro che ancora non hanno ben capito a cosa si riferisce questo adempimento è utile precisare che le comunicazioni trimestrali in oggetto devono essere presentate TRIMESTRALMENTE a prescindere che il contribuente versi l’Iva mensilmente oppure ogni 3 mesi, la scadenza riguarda infatti la mera COMUNICAZIONE e non ha a che fare con il periodo d’imposta.
Per questo primo anno di introduzione dell’adempimento obbligatorio, le scadenze saranno le seguenti:
- 1° trimestre: entro 31 Maggio 2017
- 2° trimestre: entro 18 Settembre 2017
- 3° trimestre: entro 30 Novembre 2017
- 4° trimestre: entro 28 Febbraio 2018
Qui la fatidica domanda: ma io sono tenuto a presentare queste dichiarazioni?
Sono obbligati alla trasmissione telematica dei dati riepilogativi delle liquidazioni Iva tutti i soggetti passivi Iva con liquidazione mensile o trimestrale, anche nel caso di liquidazione a credito.
I soggetti che hanno posto in essere esclusivamente operazioni esenti Iva art. 10 non sono tenuti alla presentazione. Qualora tali operazioni siano effettuate insieme ad altre soggette a Iva, il loro importo va sommato a quelle imponibili anche in caso di contabilità separata.
Non sono obbligati alla presentazione i soggetti rientranti nel regime dei minimi o dei forfettari.
In caso di inadempimento le sanzioni vanno da un minimo di 500 € fino ad un massimo di 2.000 € ma queste potranno essere ridotte del 50% se l’adempimento viene sanato nei 15 giorni successivi alla scadenza.