Comunicazioni a mezzo PEC, ecco le novità
Dal 1° Luglio 2017 la notificazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati dall’Amministrazione Finanziaria non avverrà più nella modalità ordinaria ma a mezzo PEC.
Ciò avviene in automatico per tutti coloro che hanno un indirizzo registrato su INI-PEC ma per gli altri?
Tutti i soggetti che non sono obbligati alla registrazione su INI-PEC hanno la facoltà di comunicare all’Amministrazione il proprio indirizzo PEC, oppure quello del proprio consulente, del coniuge o di un parente/affine entro il quarto grado di parentela, specificatamente incaricati di ricevere la notifica per conto dell’interessato.
Con provvedimento del 3 Marzo, l’Agenzia delle Entrate, ha finalmente approvato il modello e le relative istruzioni da adottare per la comunicazione della PEC. Il modello è reperibile direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e può essere utilizzato solo dalle persone fisiche residenti e non residenti e dai soggetti diversi dalle persone fisiche. In particolare, deve trattarsi di soggetti non obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo PEC inserito nell’INI-PEC.
La comunicazione deve avvenire esclusivamente per via telematica ma le modalità di trasmissione saranno stabilito con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Dunque, per l’utilizzo e l’invio del modello bisognerà attendere tale provvedimento.
È stato stabilito che l’eventuale variazione o revoca dell’indirizzo PEC precedentemente comunicato avrà effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo all’attestazione di avvenuta ricezione prodotta dagli uffici competenti.
Qualora il soggetto che presenta il modello risulti già titolare di un indirizzo inserito nell’INI-PEC, l’istanza è inneficace. Significa cioè che la notificazione continuerà ad avvenire sulla PEC già nota all’Amministrazione Finanziaria. L’istanza perderà efficacia anche nei seguenti casi:
- il soggetto, successivamente alla presentazione del modello, diventa titolare di un indirizzo registrato nell’INI-PEC;
- con la completa attuazione dell’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente).
Gli atti verranno comunque notificati secondo la modalità ordinaria qualora l’indirizzo risulti non valido, non attivo o la casella risulti satura per due invii consecutivi a distanza di almeno 7 giorni l’uno dall’altro.